Il Regno Unito sta già sperimentando con successo l’uso delle dashcam private per sanzionare comportamenti illeciti: da chi sporca per strada a chi guida in modo pericoloso. L’approccio è sia civico (operazione da cittadini) sia ufficiale (via Operation Snap), e i risultati suggeriscono una risposta efficace e crescente.
Operation Snap, attiva dal 2017, consente ai cittadini di inviare brutte manovre a polizia e forze dell’ordine. Il 70% dei video porta a azioni ufficiali come multe, punti patente, corsi di recupero o denunce! Nella
West Midlands, tra gennaio e novembre 2024, quasi
6.000 automobilisti sono stati sanzionati grazie a filmati di questo tipo, tra cui multe fino a
£200, corsi obbligatori e anche casi portati in tribunale, mentre in un caso specifico, un giovane automobilista è stato sospeso dalla guida per 28 giorni e multato dopo che un cittadino ha inviato un video di una manovra pericolosa via Operation Snap.
In Italia le dashcam sono legali se posizionate correttamente (senza ostacolare visibilità o libertà di movimento), ma non esiste una normativa che permetta di replicare l'esperimento inglese.
QUINDI, PERCHÉ NON FARLO NOI? Basterebbero "soltanto" 50.000 firme autenticate...
Ecco la mia proposta di legge di iniziativa popolare, scopiazzata da quella inglese:
Art. 1 – Principi generali
- La disposizione consente ai cittadini di inviare autonomamente filmati registrati tramite dashcam private alla Polizia Locale o altri enti competenti, per segnalare infrazioni al Codice della Strada.
- I filmati possono essere utilizzati per procedimenti amministrativi attivi solo se rispettano i requisiti tecnici e le garanzie per la protezione dei dati personali, come definite in legislazione specifica.
Art. 2 – Modifiche al Codice della Strada
Al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si introducono le seguenti modifiche:
- Art. 72-ter: I cittadini possono trasmettere filmati tramite piattaforme ufficiali predisposte da enti territoriali abilitati. Le infrazioni riprese devono essere chiaramente visibili, con targa leggibile e comportamento identificabile.
- Art. 80-bis: Le autorità locali sono autorizzate a emettere sanzioni amministrative basate su tali filmati, previa verifica dell’effettiva violazione e confronto con il titolare del veicolo ripreso.
Art. 3 – Garanzie tecniche e privacy
- I dispositivi (dashcam) devono essere conformi ai criteri tecnici già proposti nella normativa dedicata (es. alta definizione, archiviazione automatica, crittografia, conservazione ≤ 30 giorni)
- I filmati devono garantire l'oscuramento automatico di dati sensibili (volti, targhe altrui) prima della trasmissione, salvo che la targa del veicolo violatore sia parte integrante dell’infrazione.
- La piattaforma pubblica deve essere conforme al GDPR, con accesso riservato, registro delle attività e tutela della riservatezza. Il trattamento dei dati è valido solo se conforme alle disposizioni del Codice della Privacy e del GDPR.
Art. 4 – Procedura amministrativa
- I filmati devono essere inviati tramite canali ufficiali (es. PEC, portale web dedicato), contenenti anche dati del segnalante.
- L'ente territorialmente competente verifica la validità del filmato entro 30 giorni.
- Se le prove sono ritenute valide, viene emesso un verbale di contravvenzione al titolare del veicolo.
- Il segnalante può ricevere un «attestato di collaborazione», ma senza premi pecuniari.
- È garantito il diritto di difesa del destinatario del verbale, secondo l’ordinaria procedura amministrativa.
Art. 5 – Limitazioni e condizioni
- L’utilizzo del video deve essere legittimo sotto il profilo della privacy: è vietata la registrazione passiva su aree non private o persistenti senza adeguate garanzie informatiche.
- L’operatore dovrà segnalare eventuali violazioni del GDPR alla Autorità Garante della Privacy, soprattutto in caso di registrazioni indiscriminate o sistemi di videosorveglianza in zone pubbliche.
- Il sistema potrà essere sperimentato a livello regionale, con successiva estensione se efficace.