Da quello che ho capito in sardegna.....l'unico corso valido per accompagnare è quello rilasciato per dall'fci come maestro di 1°livello.....però molti corsi di maestro, guida, accompagnatore,etc... pubblicizzano che è valido in tutta italia
.....poi ho trovato questo articolo su internet...che chiede in pratica l'equiparazione...e allora per il momento...quindi son fregnaccie...sono tutti pezzi di carta senza valore almeno in sardegna.....
Qualcuno che esercita già, può intervenire?
(copia incolla dalla rete)
Consulta Nazionale Ciclistica
per le attività Cicloturistiche Amatoriali
ACSI AICS CSEN/UNLAC CSI ENDAS FCI FIAMMA LIBERTAS MSP UDACE / CSAin UISP ACLI
Oggetto: Disciplina dell'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio nazionale
La Consulta Nazionale Ciclistica per le attività Cicloturistiche Amatoriali (Consulta) è l'organismo nazionale che riunisce gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, che promuovono l'attività ciclistica cicloturistica e amatoriale sul territorio italiano.
La Consulta Nazionale Ciclistica per le attività Cicloturistiche Amatoriali è organismo paritetico, dove gli enti affiliati godono di pari dignità.
Nell'ambito della Consulta Nazionale Ciclistica, tutti gli enti aderenti possono formare le figure professionali necessarie alla promozione dell'attività ciclistica in genere, e della specifica attività della mountain bike e di ciclismo fuoristrada.
Nell'ambito della Consulta Nazionale Ciclistica, numerosi enti aderenti, già da anni stanno formando figure professionali di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio nazionale.
Detti maestri, regolarmente in possesso dell'abilitazione e registrati negli elenchi dei rispettivi enti, svolgono già da anni la promozione dell'attività ciclistica negli ambiti territoriali di competenza.
Nella riunione della Consiglio della Consulta del 29 ottobre 2007, sentito il parere di tutti gli aderenti, si è stabilito di incaricare il Segretario della Consulta a predisporre una lettera da inviare al Consiglio delle Regioni, alle Province e Province Autonome nella quale venga ribadito che i corsi realizzati dai rispettivi Enti di Promozione Sportiva e dalla FCI sono paritetici, con lo stesso valore formativo.
Inoltre si è stabilito che la presso la Consulta sarà attivata con la massima urgenza una Commissione, formata dagli Enti e FCI che ad oggi hanno organizzato corsi per formare maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, con la finalità di unificare i criteri formativi, i piani di formazione e le relative modalità di svolgimento dei corsi, di rilascio delle abilitazioni e le modalità di applicazione degli stessi, al fine omologare reciprocamente i diplomi concessi.
Visto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 recante: "NUOVO ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA TURISTICA, DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO, DI GUIDA ESCURSIONISTICA NATURALISTICA, DI ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE E DI MAESTRO DI MOUNTAIN BIKE E DI CICLISMO FUORISTRADA ha stabilito:
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
(OMISSIS)
dbis) maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Può inoltre istruire i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere.
Art. 5 (Abilitazione professionale)
(OMISSIS)
2bis. Limitatamente ai maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario il possesso della tessera di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).
Art. 19 (Disposizioni transitorie)
(OMISSIS)
3bis. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dall'articolo 5. 12
Visto che la Regione Autonoma Sardegna, con Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20
Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi. ha stabilito che:
Art. 2 Individuazione delle figure professionali di accompagnamento
1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le seguenti attività professionali di accompagnamento:
(OMISSIS)
c) la guida turistica sportiva
E con DELIBERAZIONE N. 39/12 DEL 3.10.2007 - Direttive e linee guida per l'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica e di guida turistica sportiva ai sensi della L.R. n. 20/2006, completata dalle relative DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE DI GUIDA AMBIENTALE-ESCURSIONISTICA E Di GUIDA TURISTICA SPORTIVA AI SENSI DELLA L.R. n. 20/2006 ha stabilito che:
ART. 5 - REQUISITI E TITOLI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA SPORTIVA
L'iscrizione nel registro della guida turistica sportiva è consentita a chi possiede i seguenti requisiti minimi: titoli rilasciati da organismi riconosciuti più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. 20/2006, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), sono riconosciuti i seguenti titoli:
(OMISSIS)
B) Per l'accesso all'esercizio della professione di accompagnatore per le attività cicloturistiche:
- ciclismo su strada: titolo di guida cicloturistica rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana;
- ciclismo fuori strada: titolo di maestro di mountain bike rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana;
Visto che la Regione Abruzzo, con LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 23 Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada" BURA n° 39 del 21 luglio 2006, ha stabilito che:
Art. 4(Disciplina)
(OMISSIS)
2. L'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).
3. L'abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada è disciplinata dalla presente legge e si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, il superamento di una prova pratica; la Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, sentito il Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada e la Scuola Nazionale Maestri della FCI, approva il piano formazione e le relative modalità di svolgimento. Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le competenti Direzioni delle Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione e Istruzione e del Turismo esaminano e valicano congiuntamente il piano formativo.
(OMISSIS)
7. L'esercizio della professione di maestro di ciclismo fuoristrada e MTB é subordinata alla iscrizione in apposito elenco professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada e coordinato dal Settore Nazionale Scuole Fuoristrada della FCI.
(OMISSIS)
11. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo, devono fare richiesta alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione; la Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione sentita la FCI Settore Fuoristrada Collegio Regionale dei Maestri MTB, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge, dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione.
12. Negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo sono riportati i dati di ciascun iscritto; l'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla FCI Settore Fuoristrada Collegio Regionale dei Maestri MTB ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.
(OMISSIS)
14. All'atto dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui al comma 7 del presente articolo, il Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco, nonché le eventuali altre specializzazioni tecniche e linguistiche.
(OMISSIS)
17. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito al Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada all'atto della cancellazione dall'elenco professionale.
18. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui al comma 7 del presente articolo è disposta dal Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;
c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.
(OMISSIS)
21. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente del Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada, autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.
22. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del Collegio Regionale dei Maestri.
(OMISSIS)
25. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dal Collegio Regionale dei Maestri MTB FCI Settore Fuoristrada e comunicati, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla Regione.
(OMISSIS)
34. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Sindaci dei Comuni competenti per territorio, dandone comunicazione al Collegio Regionale dei Maestri ed alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione.
(OMISSIS)
36. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dal Collegio Regionale dei Maestri e approvato dalla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
37. In attesa della costituzione del Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e di Ciclismo Fuoristrada si fa riferimento alla FCI Settore Fuoristrada ed al suo Albo dei maestri federali, con la distinzione dell'Elenco Speciale della Regione Abruzzo.
Visto che quanto sopra lede gli interessi degli altri enti che aderiscono alla Consulta, il Segretario della Consulta Nazionale Ciclistica, incaricato dai rappresentanti degli enti aderenti, tra cui la Federazione Ciclistica Italiana,
chiede
al Consiglio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, al Consiglio Regionale della Regione Autonoma Sardegna e al Consiglio della Regione Abruzzo, di deliberare in merito alla equivalenza dei titoli rilasciati dagli enti aderenti alla Consulta:
- sia per quanto riguarda le future emissioni
- sia per quanto riguarda gli attestati rilasciati dai suddetti enti prima della data di entrata in vigore delle leggi sopra riportate
stabilendo che: il possesso dell'attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato da qualsiasi ente aderente alla Consulta, è titolo riconosciuto per l'accesso alla professione di maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada, o in subordine è riconosciuto come titolo valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione professionale secondo le modalità stabilite per legge.
Inoltre, il Segretario della Consulta Nazionale Ciclistica, incaricato dai rappresentanti degli enti aderenti,
chiede
che l'ammissione ai corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada:
- sia subordinata al possesso dell'abilitazione rilasciata da un ente aderente alla CONSULTA.
- sia subordinata all'iscrizione in appositi elenchi tenuti dai Collegi Regionali dei Maestri degli enti aderenti alla CONSULTA.
Il Segretario della Consulta Nazionale Ciclistica
Enzo Martino

Qualcuno che esercita già, può intervenire?
(copia incolla dalla rete)
Consulta Nazionale Ciclistica
per le attività Cicloturistiche Amatoriali
ACSI AICS CSEN/UNLAC CSI ENDAS FCI FIAMMA LIBERTAS MSP UDACE / CSAin UISP ACLI
Oggetto: Disciplina dell'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio nazionale
La Consulta Nazionale Ciclistica per le attività Cicloturistiche Amatoriali (Consulta) è l'organismo nazionale che riunisce gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, che promuovono l'attività ciclistica cicloturistica e amatoriale sul territorio italiano.
La Consulta Nazionale Ciclistica per le attività Cicloturistiche Amatoriali è organismo paritetico, dove gli enti affiliati godono di pari dignità.
Nell'ambito della Consulta Nazionale Ciclistica, tutti gli enti aderenti possono formare le figure professionali necessarie alla promozione dell'attività ciclistica in genere, e della specifica attività della mountain bike e di ciclismo fuoristrada.
Nell'ambito della Consulta Nazionale Ciclistica, numerosi enti aderenti, già da anni stanno formando figure professionali di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio nazionale.
Detti maestri, regolarmente in possesso dell'abilitazione e registrati negli elenchi dei rispettivi enti, svolgono già da anni la promozione dell'attività ciclistica negli ambiti territoriali di competenza.
Nella riunione della Consiglio della Consulta del 29 ottobre 2007, sentito il parere di tutti gli aderenti, si è stabilito di incaricare il Segretario della Consulta a predisporre una lettera da inviare al Consiglio delle Regioni, alle Province e Province Autonome nella quale venga ribadito che i corsi realizzati dai rispettivi Enti di Promozione Sportiva e dalla FCI sono paritetici, con lo stesso valore formativo.
Inoltre si è stabilito che la presso la Consulta sarà attivata con la massima urgenza una Commissione, formata dagli Enti e FCI che ad oggi hanno organizzato corsi per formare maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, con la finalità di unificare i criteri formativi, i piani di formazione e le relative modalità di svolgimento dei corsi, di rilascio delle abilitazioni e le modalità di applicazione degli stessi, al fine omologare reciprocamente i diplomi concessi.
Visto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 recante: "NUOVO ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI GUIDA TURISTICA, DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO, DI GUIDA ESCURSIONISTICA NATURALISTICA, DI ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE E DI MAESTRO DI MOUNTAIN BIKE E DI CICLISMO FUORISTRADA ha stabilito:
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
(OMISSIS)
dbis) maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Può inoltre istruire i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere.
Art. 5 (Abilitazione professionale)
(OMISSIS)
2bis. Limitatamente ai maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario il possesso della tessera di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI).
Art. 19 (Disposizioni transitorie)
(OMISSIS)
3bis. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dall'articolo 5. 12
Visto che la Regione Autonoma Sardegna, con Legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20
Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi. ha stabilito che:
Art. 2 Individuazione delle figure professionali di accompagnamento
1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela le seguenti attività professionali di accompagnamento:
(OMISSIS)
c) la guida turistica sportiva
E con DELIBERAZIONE N. 39/12 DEL 3.10.2007 - Direttive e linee guida per l'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica e di guida turistica sportiva ai sensi della L.R. n. 20/2006, completata dalle relative DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE DI GUIDA AMBIENTALE-ESCURSIONISTICA E Di GUIDA TURISTICA SPORTIVA AI SENSI DELLA L.R. n. 20/2006 ha stabilito che:
ART. 5 - REQUISITI E TITOLI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA SPORTIVA
L'iscrizione nel registro della guida turistica sportiva è consentita a chi possiede i seguenti requisiti minimi: titoli rilasciati da organismi riconosciuti più tre mesi effettivi, anche non continuativi, di tirocinio operativo certificato, secondo le modalità previste dall'art. 7 della L.R. 20/2006, per ciascuna delle specialità per le quali si richiede l'iscrizione.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), sono riconosciuti i seguenti titoli:
(OMISSIS)
B) Per l'accesso all'esercizio della professione di accompagnatore per le attività cicloturistiche:
- ciclismo su strada: titolo di guida cicloturistica rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana;
- ciclismo fuori strada: titolo di maestro di mountain bike rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana;
Visto che la Regione Abruzzo, con LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2006, n. 23 Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada" BURA n° 39 del 21 luglio 2006, ha stabilito che:
Art. 4(Disciplina)
(OMISSIS)
2. L'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).
3. L'abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada è disciplinata dalla presente legge e si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, il superamento di una prova pratica; la Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, sentito il Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada e la Scuola Nazionale Maestri della FCI, approva il piano formazione e le relative modalità di svolgimento. Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le competenti Direzioni delle Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione e Istruzione e del Turismo esaminano e valicano congiuntamente il piano formativo.
(OMISSIS)
7. L'esercizio della professione di maestro di ciclismo fuoristrada e MTB é subordinata alla iscrizione in apposito elenco professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada e coordinato dal Settore Nazionale Scuole Fuoristrada della FCI.
(OMISSIS)
11. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo, devono fare richiesta alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione; la Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione sentita la FCI Settore Fuoristrada Collegio Regionale dei Maestri MTB, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge, dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione.
12. Negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo sono riportati i dati di ciascun iscritto; l'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla FCI Settore Fuoristrada Collegio Regionale dei Maestri MTB ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.
(OMISSIS)
14. All'atto dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui al comma 7 del presente articolo, il Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco, nonché le eventuali altre specializzazioni tecniche e linguistiche.
(OMISSIS)
17. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito al Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada all'atto della cancellazione dall'elenco professionale.
18. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui al comma 7 del presente articolo è disposta dal Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;
c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.
(OMISSIS)
21. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente del Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo Fuoristrada della Federazione Ciclistica Italiana Settore Fuoristrada, autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.
22. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del Collegio Regionale dei Maestri.
(OMISSIS)
25. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dal Collegio Regionale dei Maestri MTB FCI Settore Fuoristrada e comunicati, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla Regione.
(OMISSIS)
34. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Sindaci dei Comuni competenti per territorio, dandone comunicazione al Collegio Regionale dei Maestri ed alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione.
(OMISSIS)
36. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dal Collegio Regionale dei Maestri e approvato dalla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
37. In attesa della costituzione del Collegio Regionale dei Maestri di Mountain Bike e di Ciclismo Fuoristrada si fa riferimento alla FCI Settore Fuoristrada ed al suo Albo dei maestri federali, con la distinzione dell'Elenco Speciale della Regione Abruzzo.
Visto che quanto sopra lede gli interessi degli altri enti che aderiscono alla Consulta, il Segretario della Consulta Nazionale Ciclistica, incaricato dai rappresentanti degli enti aderenti, tra cui la Federazione Ciclistica Italiana,
chiede
al Consiglio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, al Consiglio Regionale della Regione Autonoma Sardegna e al Consiglio della Regione Abruzzo, di deliberare in merito alla equivalenza dei titoli rilasciati dagli enti aderenti alla Consulta:
- sia per quanto riguarda le future emissioni
- sia per quanto riguarda gli attestati rilasciati dai suddetti enti prima della data di entrata in vigore delle leggi sopra riportate
stabilendo che: il possesso dell'attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciato da qualsiasi ente aderente alla Consulta, è titolo riconosciuto per l'accesso alla professione di maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada, o in subordine è riconosciuto come titolo valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione professionale secondo le modalità stabilite per legge.
Inoltre, il Segretario della Consulta Nazionale Ciclistica, incaricato dai rappresentanti degli enti aderenti,
chiede
che l'ammissione ai corsi di formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada:
- sia subordinata al possesso dell'abilitazione rilasciata da un ente aderente alla CONSULTA.
- sia subordinata all'iscrizione in appositi elenchi tenuti dai Collegi Regionali dei Maestri degli enti aderenti alla CONSULTA.
Il Segretario della Consulta Nazionale Ciclistica
Enzo Martino