Non ci sono le tabelle delle macchine...vuol dire che si adatta a qualsiasi modello? Magari la mia 206...![]()
Io ho il SARIS Bones 2 ed è davvero un portento..oltre che avere una praticità d'uso e un peso fuori dal comuneo-o o-o o-o o-o
Non ci sono le tabelle delle macchine...vuol dire che si adatta a qualsiasi modello? Magari la mia 206...![]()
Diciamolo che tutti noi vorremmo un bel Pick-up!!
N.B. Doblò autocarro . 2 posti .
Da questo parte l'escalation : Doblò , Doblò passo lungo , Scudo (3 posti) , Scudo passo lungo ...
Diciamolo che tutti noi vorremmo un bel Pick-up!!
... andavo a 170 in autostrada con le ruote smontate per non coprire targa e luci
ma, di media sarà stato 150... con 2 bici ma senza ruote (e bagagli)... purtroppo la mia yaris diesel di più non può fare. Cmq il portabici mi dava sicurezza, altrimenti sarei andato piano.andavi a 170, per di più con la bici appesa fuori?!?
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se è vero dovrebbero rititrarti la patente, la macchina, la bicicletta e darti qualche anno di lavori socialmente utili (possibilmente presso l'associazione famigliari e vittime della strada).
Per il codice stradale se la bici supera di 10 cm la larghezza della macchina ci sono probelimi?
ma, di media sarà stato 150... con 2 bici ma senza ruote (e bagagli)... purtroppo la mia yaris diesel di più non può fare. Cmq il portabici mi dava sicurezza, altrimenti sarei andato piano.
Diciamo anche però che moltissimi limiti sono anacronistici... la verità è che il buon senso, spesso dimenticato da qualche parte, è la chiave per vivere nel migliore dei modi.
Spero di risponderti in maniera esaustiva allegando quanto segue.
Art.170 (estratto, comma 5)
5. Sui veicoli di cui al comma 1 (motocicli e ciclomotori a due ruote) è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto allasse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.
TRASPORTO DELLE BICICLETTE
Circolari e note redatte dal Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione Generale M.C.T.C IV Dir.Centrale Div.43
Protocollo n-.2522/4332 D.C. IV n. B103 del 27 novembre 1998
Oggetto: strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui veicoli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale. Considerata sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è necessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le procedure da seguire per la installazione delle strutture in esame. Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n.79/488/CEE (sporgenze esterne) consente di omologare quali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza lobbligo dellannotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono tuttavia accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza lobbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo lobbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino, come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più lobbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dellinterasse, di cui alla circolare D.C.IV n:A083 del 16 settembre 93, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n.95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. Similmente incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dellart 164 del Codice della strada. In particolare si raccomanda lesigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e della targa. In ogni caso la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso lesterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica infine che, per ragioni di sicurezza, non è più consentita lapplicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. E abrogata la D.G. n.201/85 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.
Note
I portasci e portabagagli, omologati quali entità tecniche indipendenti per i veicoli della categoria M1, possono essere applicati sugli autoveicoli, senza lobbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono tuttavia accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile senza lobbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Si ricorda che non sussiste più lobbligo, per lo sbalzo posteriore nelle autocaravan per lapplicazione del portabici dl limite del 65% dellinterasse.
In tutti i casi è responsabile il conducente del veicolo per la corretta installazione di tali strutture, relativamente a: stabilità dei punti di ancoraggio, rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino, come appoggio, completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e della targa, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso lesterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Con lettera circolare protocollo n. 1907/4110(0) MOT B040 del 6 maggio 1999 sono stati chiariti i limiti del divieto per lapplicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti.
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io l'ho provato sulla mia yaris e su una micra: tutto ok (meglio sulla yaris, con la quale andavo a 170 in autostrada con le ruote smontate per non coprire targa e luci - quindi tiene bene)
Slego: ma cosa dici?
A me piacciono le bike di un certo tipo e anche le auto di un certo tipo.....e chi ti dice che non vada a provare in pista la mia auto?
Poi senza andare a discutere sui limiti...getti la prima pietra chi è senza peccato!
Ciao
e chi ti dice che intendevo il fatto di superarlo il limite?forse non mi sono spiegato: il limite di 130 non è calato dal cielo. in italia nessuna autostrada è omologata per velocità superiori, occhei? quindi non è un problema di buon senso - non solo - ma di intelligenza.
l'intelligenza mi dice che se supero quel limite, per quanto possa sentirmi erroneamente sicuro, non lo sono. perché chi ha progettato quella strada non ha previsto veicoli a velocità superiori.
non ci trovo nulla di anormale.quello che mi dispiace di più è trovare persone che si definiscono "ciclisti", ma poi sbavano per i motori e si vantano dei 170 all'ora. che tristezza.
Guarda io avevo anni fa un deltone ma i limiti in strada li rispettavo comunque.Poi, una volta fatta la pedalata sulla super biga ultraleggera my 2007 tutta carbonio e titanio, ci si siede sulla 4ruoteturbo e ci si fionda in autostrada ai 170.
di nuovo, che tristezza.