Su questo non sono molto sicuro, il ciclista che conduce la conduce la bici a mano è assimilato ad un pedone (art.182 c.4 "I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza".Per il codice della strada i veicoli a due ruote "circolano" anche se condotti a mano (a spinta) e ho il sospetto che per analogia considerino circolazione sui sentieri anche lo spingere la bici a mano
Qui invece mi sento abbastanza sicuro da dire che con la bici in spalla non si può contestare nulla.semmai il dubbio sorge quando la MTB è trasportata a spalla, lì secondo me non si può parlare di "circolazione" bensì di "trasporto" e allora la cosa cambia
La legge non lo dice espressamente, nè la lettura della delibera fornisce spunti in tal senso. La legge dice comunque che "Per ridurre l'impatto estetico-paesaggistico il divieto è segnalato nelle zone di accesso ai sentieri alpini, anche non coincidenti con il sentiero, se possibile raggruppando per più sentieri la segnalazione del divieto." Non ho sottomano il testo storico, ma immagino che questa dizione fosse già presente e facesse riferimento al divieto per i mezzi motorizzati... quello che non ho veramente capito è questo: se un sentiero ad un certo punto, è più stretto etc. etc. ee la pendenza etc. etc. il transito è vietato DA QUEL PUNTO LI' o dall'inizio alla fine del sentiero?
Ah, lui passa di certo! o-oe Mauro "Selvatiko" lo farebbero passare?