Guardia Forestale Irremovibile al Vezzena

bericamtb

Biker ciceronis
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Quoto Endurik .. ma l'amaro in bocca mi è rimasto ... e poi la deviazione ci ha costretti a percorrere il tanto odiato Bitume ....

La prossima volta ... scenderemo dalle bici e le accompagneremo a piedi ... mi sembra la protesta più civile ed educata possibile ...

Noi comunque prima di organizzare ancora un'escursione in TN-O ci penseremo su 2 volte !!!
 

ironleg

Biker superis
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Matelica (MC)
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... a proposito ma il nuovo ministro dello sport può intervenire o è tutto a discrezione della regione?

Non credo proprio.
La Provincia Autonoma di Trento è Autonoma proprio perchè può decidere su alcuni argomenti SENZA chiedere il Nulla Osta a nessuno così come prevede la Costituzione della Repubblica Italiana..
Quoto appieno le parole di ALby Berico.
Capita a volte che anche io nn sia d'accordo con una Legge. Ma il mio lavoro non è quello di giudicare le leggi ma di farle rispettare. Sarà poi l'Autorità Amministrativa a decidere se il Verbale è da pagare oppure no. Questo indipendentemente dal fatto che io sia d'accordo.


NB PS!!!
MOLLATE IL TRENTINO E VENITE NELLE MARCHE!!!! OPPURE IN TOSCANA!!!!!
 

ironleg

Biker superis
8/1/04
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Matelica (MC)
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E magari mettono una videocamera sul manubrio di qualcuno e te lo fanno vedere in diretta dal centro congressi il giro in MTB. Così il sentiero è percorso da uno solo che quindi danneggia poco, mentre altri 5000 guardano la TV!!!!!!!!!!!!! col ventilatore davanti!!!!!!!!!! seduti sulle BC da spinning!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

ironleg

Biker superis
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Matelica (MC)
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Io credo che per "migliorare" un po le cose le competenze siano dei ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, con deroga al turismo.

......e magari all'Agricoltura!!! anche perchè, scherzi a parte, noi Forestali abbiamo dimostrato più di una volta di conoscere a fondo il territorio, i sentieri e......... gli sport che vi si praticano!!!!!!!!!!
 

bericamtb

Biker ciceronis
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Anche io sono d'accordo con Alby sulla questione generale che non sia colpa delle Guardie Forestali ma bensì del legislatore.

MA, nella fattispecie, l'interpretazione della norma mi è sembrata altamente distorsiva anzi direi che per poter dire che il tratto in questione fosse fuori legge il Funzionario dello Stato doveva propio avercela con NOI.

Alby ha condotto da solo la conversazione con "l'uomo di verde vestito" ed io non posso essere preciso sulle parole che si sono detti, ma la realtà è che il tratto era assolutamente in costanza con le carattersitiche di percorribilità in MTB espresse nella nuova legge "anti-bikers" emanata in TN-O. Ergo la colpa in questo caso è del Forestale che :

O non conosce bene la legge
O non la sa interperetare
O non ha idea di cosa sia la pendenza e la larghezza di un sentiero.

Potrei giustificare il suo comportamento solo se il divieto si riferisse a qualche altra norma, ma , da quanto ho sentito, lui ha citato propio la nuova legge. La sua gentilezza mascherava bena la mala fede.

Ciò comunque non significa che le Guardie Forestali siano tutte uguali, sicuramente ce ne saranno molte che operno con coscienza e capacità senza preguidizi o accanimenti particolari contro una particolare categoria di cittadini o turisti.
 

Alby Berico

Biker serius
29/12/05
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non era il caso di scendere dalla bici e continuare a piedi xchè il tratto da percorrere sarebbe stato troppo lungo e quindi avremmo perso troppo tempo.

In Veneto e precisamente a forcella Coldai mt 2191 , (sopra il rifugio Coldai, gruppo del civetta),già qualche anno fa mi sono imbattuto in una pattuglia di forestali che mi hanno fatto scendere fino a pian di Pezze mt 1470 a piedi facendomi tener d'occhio da loro colleghi appostati sotto.
La legge diceva e dice tuttora che non si può andare in sentieri sopra i 1000 metri.

Probabilmente anche in altre regioni ci sono leggi simili ma altrettanto probabilmente non ci sono abbastanza guardie da farle rispettare.
 

marcopesa

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Ma dove eravate di preciso?
 

sembola

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Perchè leggendo questo post mi vengono continuamente in mente come "denuncia" e "abuso" oppure "di potere" e "richiesta danni" ? boh? non capisco....

Ragazzi, facciamocene una ragione. La "delibera Mellarini" e successive decisioni di fatto vieta tutti i sentieri che non siano ufficialmente dichiarati aperti alle MTB con gli appositi segnali. Quindi la guardia forestale non ha compiuto alcun abuso, e mi pare di capire si sia comportato in modo civile. Berica e compagnia hanno scelto la strada più semplice: l'altra era quella di sfidare la norma, ed eventualmente impugnare la multa davanti al giudice di pace o per via gerarchica eventualmente fino al TAR. Poi possiamo discutere per una giornata intera se sia il caso che la Forestale corra dietro alle bici: mi permetto di osservare che è un'obiezione comune a tutti coloro che vengono ripresi (le cose gravi, meritevoli di reprimenda, son sempre quelle che fanno gli altri) e soprattutto che la legge non l'hanno fatta loro ma che sono tenuti a farla osservare.
 

bericamtb

Biker ciceronis
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Non so ... se veramete si potessero pedalare solo i percorsi in cui è esplicitamente espresso il consenso al transito delle ruote grasse a mezzo di appositi segnali .... avrei accumulato qualche migliaia di euro in multe !!

Non mi sembra che la norma dica questo .... sei sicuro ... o è una tua semplificazione ?


Certo che se fosse così anche la stradina dove ci ha dirottati la forestale sarebbe stata fuori legge.

Se puoi spiegami ... grazie
 

sembola

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Il succo è che ogni sentiero alpino largo meno del passo di una bici o più pendente del 20% è vietato alle mtb, salvo deroghe. I sentieri percorribili (o perchè non vietati, o perchè soggetti a deroga) devono essere segnalati da apposita segnalazione. Se vuoi i dettagli, se ne è parlato (molto) a lungo nel topic http://www.bike-board.net/community/forum/showthread.php?t=28509. In particolare ti segnalo il post http://www.bike-board.net/community/forum/showpost.php?p=712939&postcount=967 e quello successivo.
 

sembola

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Dimenticavo una cosa importante: la definizione di "sentiero alpino", contenuta nella L.P. 23/03/1993 n.13. All' art.8 comma a si dice "[sono] sentieri alpini i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpini, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale". La definizione è + o - la stessa del Veneto, e si basa sulla percorribilità (pedonale, quindi non dev'essere dev'essere una strada) e sul luogo (zone di montagna); nota che non è necessario che sia segnato dal CAI.
 

ironleg

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OK!!!!!. Però precisiamo alcune cose!!!
1) Noi non APPLICHIAMO nessuna Legge!!! Facciamo solamente da tramite fra il "trasgressore" e lEnte che Eroga la Sanzione. Di fatto, anche nel campo Penale, noi siamo i Testimoni dell'Accusa che riferisconno in maniera Verbale (ecco perchè si chiama così) attraverso un "sommario processo" in Loco (Ecco perchè la dicitura corretta è Sommario Processo Verbale) l'accaduto. Il "trasgressore" così come prevedono le Leggi dello STATO ha tutte le possibilità di difendersi davanti all'Organo cui spetta il reale giudizio (La Provincial di Trento in questo caso).
2) Il verde non c'è più nelle nostre divise da un bel po' di tempo. Siamo grigi da almeno 30 anni!!!
3) Quello che vi ha fermato NON E? un Funzionario dello Stato ma della Provincia Autonoma di Trento. Ha le stesse Funzioni che abbiamo noi, ma solo per 6 ore al giorno e all'interno della Provincia di Trento nel suo territorio di competenza!!!. Quando esce dalla Provincia non può nemmeno portare l'arma in dotazione, e nemmeno quando è a casa a falciare il prato!!!!. Il Corpo Forestale dello Stato è un'altra cosa.
4) E' vero. Non siamo tutti uguali, ma proprio perchè noi NON APPLICHIAMO la legge, ma cerchiamo di farla rispettare (qualsiasi essa sia, concordi o no) non possiamo nemmeno interpretarla. Sono gli Organi Superiori che hanno il compito dell'interpretazione e, a volte, della modifica degli articoli incostituzionali, obsoleti o non corretti.
PS grosso come una casa:
Nella Regione Marche e nella Regione Toscana (a quanto ho potuto sperimentare di persona) ma credo anche da altre parti, le Leggi Regionali per la protezione dell'Ambiente in generale (transito in ambienti naturali, abbandono rifiuti in Località di interesse paesaggistico etc...) DEVONO ESSERE PUBBLICATE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE (BUR) e tutta la tabellazione DEVE essere conforma a quella stabilita negli allegati alla Legge Regionale in questione!!!!!!!!!!!!!!!
Quindi, se dovete pedalare in zone che non conoscete, cercate di farvi più furbi degli altri ed informatevi!!!!! E' vero che la Legge non ammette ignoranza, ma la LEGGE DEVE ESSERE STATA PORTATA ALLA CONOSCENZA DI TUTTO IL POPOLO!!!!!!!! ovvero deve essere stata pubblicata su un Organo Ufficiale dell'Amministrazione. Oppure deve essere esposta in tutte le sedi Comunali della Provincia (all'Albo Pretorio) oppure dovete trovare i cartelli che la citano e che indicano espressamente la possibilità o meno di percorrere un certo percorso.
Ah!!! io nn vi ho detto nulla vero?
 

bericamtb

Biker ciceronis
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Innazitutto pubblico qui il decreto citato dala Guardia Forestale :

Reg.delib.n. 2083
Prot. n. 29/I/6​
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate": disciplina di accesso delle mountain bike ai sentieri alpini.
Il giorno 30 Settembre 2005 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE
Margherita Cogo



Presenti:
ASSESSORI
Remo Andreolli


Marco Benedetti


Oliva Berasi


Ottorino Bressanini


Mauro Gilmozzi


Silvano Grisenti


Tiziano Mellarini


Gianluca Salvatori



Assenti:

Lorenzo Dellai


Marta Dalmaso


Franco Panizza


Tiziano Salvaterra
Assiste:
IL DIRIGENTE
Marco Moreschini



Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta


Il Relatore comunica:
l’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) è da sempre dedicato a regolare l’accesso ai sentieri alpini da parte di chi li percorre con mezzi meccanici e, in particolare, con l’utilizzo di mountain bike. Tale disciplina è stata oggetto di una recente modifica legislativa ad opera dell’articolo 16 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3, modifica rispondente all’esigenza di creare sul territorio provinciale un’articolata rete di itinerari di montagna utilizzabili anche per escursioni in mountain bike, salvaguardando, al contempo, una serie di sentieri marcatamente alpinistici il cui accesso è consentito solo a piedi.
A tal fine il secondo comma del citato articolo 22 demanda alla Giunta provinciale sia il compito di determinare le caratteristiche tecniche dei sentieri la cui percorribilità è consentita anche con l’ausilio delle biciclette, sia quello di stabilire le modalità con le quali il Servizio turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.
Per la definizione delle caratteristiche tecniche si è cercato di elaborare criteri che fossero sia oggettivi, favorendone un’applicazione agevole e comune, sia condivisi; tale ultimo aspetto ha consigliato di avviare un confronto tra i soggetti interessati attraverso la convocazione presso il Servizio Turismo di un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti della SAT, del Consorzio dei Comuni trentini, delle Aziende per il turismo, della Federazione ciclistica italiana e del Dipartimento risorse forestali e montane.
A seguito di una attenta e collettiva valutazione della problematica si è ritenuto corretto, anche nell’intento di contemperare i vari obiettivi di fruizione e valorizzazione turistica con quelli di tutela ambientale e di sicurezza, consentire la ciclabilità di tutti i percorsi aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno.
Quanto al secondo aspetto che l’articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 1993 rimette alla regolamentazione della Giunta provinciale, impone di definire le procedure per l’individuazione di quei circuiti, di norma non ciclabili in base alle proprie caratteristiche tecniche (pendenza e larghezza), che si possono riconoscere percorribili in mountain bike in occasione di singole manifestazioni turistiche o agonistiche o per altre motivazioni individuate dal comune proponente (es. per rendere possibili i collegamenti tra itinerari di media distanza).
Con riferimento alle richieste provenienti dalle amministrazioni comunali e relative alle deroghe da introdurre alla disciplina generale con riferimento a specifici sentieri o tratti di essi, le stesse sono inoltrate dal comune proponente che realizza, in via preliminare, un confronto tecnico con i soggetti coinvoli da tale scelta e, in particolare, con il servizio provinciale competente in materia di foreste, anche tramite gli uffici distrettuali forestali territorialmente competenti, con le altre amministrazioni comunali i cui territori di competenza sono attraversati dal sentiero, con i soggetti responsabili del controllo e della manutenzione dei sentieri e con le organizzazioni interessate all’utilizzo ed alla promozione del sentiero. Le richieste motivate e supportate dal confronto con i vari soggetti vanno trasmesse al servizio provinciale competente in materia di turismo che, valutata la completezza degli elementi forniti, procede all’adozione del provvedimento.
La stessa procedura trova applicazione anche nel caso di richiesta di autorizzazione temporanea alla circolazione per singole manifestazioni; in questi casi l’istanza al servizio provinciale competente in materia di turismo è presentata dal comune, anche su invito del soggetto attuatore dell’iniziativa.
Una volta individuato in modo preciso l’itinerario autorizzato e quindi accessibile con mountain bike in deroga alle caratteristiche tecniche sopra esposte, va apposta, nei tratti del percorso che di norma sarebbero preclusi, una specifica segnaletica in grado di comunicare con efficacia la fruibilità dello stesso in mountain bike; la citata segnaletica verrà predisposta secondo quanto indicato dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo con propria determinazione.
Per quanto rappresentato, appare evidente che la prima fase di applicazione della presente deliberazione richiede una campagna di informazione rivolta sia ai fruitori degli itinerari ciclabili di montagna sia ai soggetti impegnati nella concreta attuazione delle regole sopra precisate; ciò, a maggior ragione, se si considera che la precedente formulazione dell’articolo 22 della legge provinciale n. 8 del 1993 prevedeva un dispositivo inverso, consentendo la circolazione con l’ausilio delle mountain bike su tutti i sentieri alpini ad esclusione di quelli espressamente individuati.
L’aspetto divulgativo appare dunque di non secondaria importanza in questa fase di passaggio verso la nuova normativa tenuto conto che una carente informazione riguardo alle possibilità di utilizzo del patrimonio alpinistico potrebbe generare condotte inconsapevolmente contrarie alle norme provinciali e, in quanto tali, sanzionabili dagli organi accertatori individuati al comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale n. 8 del 1993.
In questa delicata fase transitoria il rischio di originare negli escursionisti l’errata convinzione di un divieto generalizzato a tutta la sentieristica provinciale con le possibili ripercussioni sulla promozione turistica di tale tipo di prodotto, consigliano di avvicinare l’utenza al rispetto delle nuove regole in modo progressivo; ciò si rende possibile adottando una tempistica di avvio che permetta la preventiva realizzazione e diffusione di materiale informativo.
A tal fine si ritiene corretto consentire, a far data dal 1 maggio 2006, la ciclabilità dei sentieri aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno, restando ciclabili, fino a tale data, i sentieri privi di tali caratteristiche.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione;
- visto l’articolo 22 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m.;
- visto l’articolo 16 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto il D.P.G.P. n. 6 - 78/Leg. di data 26 marzo 1998;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
d e l i b e r a
1. di stabilire che la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati è consentita, a far data dal 1 maggio 2006, sulle tratte dei sentieri aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all’ingombro trasversale della bicicletta sul terreno, restando ciclabili, fino a tale data, i sentieri privi di tali caratteristiche;
2. di approvare le modalità, come indicate in premessa, con le quali il Servizio Turismo può autorizzare la circolazione dei mezzi meccanici non motorizzati su sentieri privi delle caratteristiche tecniche di cui al punto 1, per la realizzazione di manifestazioni turistiche o agonistiche o a seguito di richieste motivate inoltrate dai comuni territorialmente competenti.
- - - - -
PN
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO​

  1. E' fuori di dubbio che il tratto che volevamo percorrere non calza con le definizioni di impercorribilità di cui sopra.
  2. Non si trattava di sentiero alpino come contempalto nella L.P. 23/03/1993 n.13. All' art.8
  3. Scusate gli errori :
    • Funzionari dello stato o Funzionari della regione ... per me pari sono.
    • Verde e Grigio ...
  4. Se la legge dice di Punire i trasgerssori chi punisce i trasgressori applica la legge (per legge si intende Norma, Decreto, Regolamento, Uso, Consuetudine) ...Gli esami di diritto gli ho passati 5-6 anni fa ... ma qualche cosa me lo ricordo ancora. Il regolamento che da le direttive ai funzionari per far rispettare la legge per induzione rende i funzionari stessi applicatori della legge. Comunque è solo un sottigliezza ... la sostanza è che per me l'omino frecciato di rosso di cui alla mia foto postata sopra HA SBAGLIATO.
 

sembola

Moderatur cartesiano
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  1. E' fuori di dubbio che il tratto che volevamo percorrere non calza con le definizioni di impercorribilità di cui sopra.
  2. Non si trattava di sentiero alpino come contempalto nella L.P. 23/03/1993 n.13. All' art.8
Partiamo dal punto 2. Se era un "percorso pedonale" in "zona di montagna" si tratta inequivocabilmente di "sentiero alpino", c'è purtroppo poco da dire.

Sulla impercorribilità (pendenza e larghezza) purtroppo si entra in un campo minato. Se la guardia provinciale sostiene che il sentiero (non necessariamente in quel punto, ma in un luogo qualsiasi anche successivo) non è percorribile sei costretto a prendere la sua segnalazione al pari di un cartello. Ci si può adeguare, come avete fatto voi (secondo me facendo bene) oppure contestare utilizzando tutte le possibilità dell' ordinamento italiano.

Sia chiaro, io ritengo che queste delibera sia nociva non solo pe rnoi biker. Ma ritengo anche che la contestazione va fatta a ragion veduta, non certo lanciando accuse agli "omini in verde". Prendersela con chi fa rispettare le leggi, giuste o sbagliate che siano, non è costruttivo.
 

XANDER

Biker assatanatus
7/3/04
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il Verde Mugello
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..... La "delibera Mellarini" e successive decisioni di fatto vieta tutti i sentieri che non siano ufficialmente dichiarati aperti alle MTB con gli appositi segnali....

nello stralcio inserito da Bericamtb non ho trovato il riferimento ai cartelli che consentirebbero il transito alle MTB nè il divieto esteso a tutti i sentieri qualunque sia la larghezza e la pendenza, potresti evidenziarmelo?

Perchè leggendolo a me sembra che sia come avevo capito, cioè che è consentito il transito alle MTB sui sentieri alpini TRANNE IN QUELLI DOVE LA PENDENZA SIA SUPERIORE AL 20% E LA LARGHEZZA INFERIORE A QUELLA DI UNA MTB MESSA PER LARGO e qualora in QUESTI (DOVE NORMALMENTE SAREBBE VIETATO) si voglia consentire (per vari motivi) il transito questo va segnalato, ergo se le cose stanno così, salvo fatti errori e/o omissioni si configurerebbe per la guardia trentina una colossale figura...

Secondo me, visto che avete foto e testimonianze a iosa dell'accaduto, dovreste chiedere conto del comportamento della guardia all'amministrazione da cui dipende, il fatto che "più avanti" si sarebbere concretizzate le condizioni che avrebbero reso vigente il divieto non cambia il fatto che con il suo comportamento vi ha impedito di circolare fino al punto in cui la pendenza e la larghezza avrebbero fatto scattare il divieto.

Ma se la bici la porto a spinta nei tratti troppo pendenti e/o stretti?
e se me la carico in spalla?
e se la smonto e la nascondo in uno zaino?

Ma la prossima volta che vado in Trentino e prendo un sentiero in MTB sono passibile di multa appena lo imbocco se tra 1 o 2 o 10 o 20 km questo diventa troppo stretto?
e non essedno prevista segnaletica che faccio? me lo faccio prima tutto a piedi con filo a piombo e rotella metrica in mano?
 

nonnocarb

Redazione
11/11/03
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Merano
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Secondo me, Xander hai perfettamente ragione! La strada in quel punto è chiaramente carrozzabile e bisognava poter proseguire in sella. Se poi diventa sentiero nulla mi vieta di proseguire a piedi spingendo la bici o portandola in spalla! Perciò la guardia in questo caso ha chiaramente sbagliato! E poi cosa sarebbe successo se il gruppo fosse passato lo stesso? Le multe per quest'anno sono "congelate"!
 

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