Io però, volendo esser serio come questo rispettabile uditorio richiede, faccio delle riflessioni mettendo per un attimo da parte un'ampia fetta della mia
irrefrenabile vena ironica...
Il servizio di "guida turistica" è stato ampiamente ed accuratamente definito da Sembola ed altri, e certe norme sono state ampiamente ed accuratamente documentate dall'ottimo Barney e da altri che non sto qui a ricordare perchè di fatto non me li ricordo.
Ma se io ed il mio gruppo di escursionisti, ragazzotti in cerca solo di un po' di sballo in mezzo ai boschi, non sentiamo alcuna necessità di una guida che ci illustri la storia, le tradizioni... insomma non di una guida turistica come da precedenti definizioni,
ma semplicemente di uno che conosca i posti e mi eviti il rischio di perdermi in boschi che non conosco (cosa per cui basta anche solo
Vcienz' (Vincenzo), un mio amico pastore lucano con la 1 elementare...) non è che per caso possiamo assoldarlo trattando il tutto come una semplice prestazione occasionale?
Lo chiedo chiaramente con tutta la "incompentenza" che mi contraddistingue quando parlo di contratti di lavoro e cose del genere...; io con le prestazioni occasionali ho risolto diversi lavori in passato, dalla grafica all'arte, dalla costruzione di siti alla scrittura di articoli per un portale, quindi mi baso semplicemente su esperienze personali.
...Per cui se dovete infamarmi sappiate che faccio "specchio" e quindi sono cavoli vostri se mi dite cosacce...
Di seguito un estratto a proposito(delle prestazioni occasionali, non dello "specchio"...)....
Prestazioni Occasionali
La definizione e la norma
L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 4 della legge n. 30 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo.
Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente
non deve superare i 5.000 Euro. La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103.
Caratteristiche
I vincoli
La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per la sua "limitata portata", la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.
Nell'ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (svolgimento dell'attività per periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e compenso non superiore a € 5.000 per anno solare per ciascun committente), troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali). In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi.
Soggetti esclusi
L'art. 61 del D. Lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i seguenti soggetti:
- i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;
- coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
- i dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- i partecipanti a collegi e commissioni.
Applicazione
Al contrario di quanto previsto per i contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio, i contratti di lavoro occasionale possono essere applicati a qualsiasi tipologia di attività lavorativa.
(Aggiungo che se si vanno a vedere i contratti di tipo accessorio, si scopre che c'è "un'apertura" nei confronti della attività di tipo turistico, ma sarebbe troppo lungo da postare)
Ringrazio il cortese uditorio per l'attenzione.