Garanzia, amica mia... (o no?)

sembola

Moderatur cartesiano
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una nera e l'altra pure
se mtbworld fornisce risposte come testa i prodotti...
comunque tra privati vale il 'visto e piaciuto' e il venditore non è tenuto a fornire garanzie.
Appunto. ;-) Figurati se ne è responsabile qualcun'altro.


tra negozio e consumatore invece per i prodotti nuovi siamo ai soliti 24 mesi (con 60 gg di tempo per denunciare il vizio da quando si evidenzia) per i prodotti nuovi, ed un minimo di 12 mesi per i prodotti usati, ma in quest'ultimo caso deve essere specificato, altrimenti i mesi diventano 24 lo stesso.
un'altra cosa che sopra non è stata detta: per i primi 12 mesi è onere del venditore dimostrare che il vizio non è riparabile in garanzia per errato utilizzo del bene per esempio, mentre in caso di controversia nei 12 mesi successivi è a carico del consumatore.
A me risultano 6 mesi... comunque la presenza di questo limite temporale rappresenta di fatto uno scorciamento della garanzia legale. Come si fa a dimostrare che un pezzo si è rotto per un difetto di materiale, se non spendendo molte migliaia di euro in perizie? :nunsacci: E' chiaro che siamo alla mercè delle aziende.

nel caso oggetto della qui presente discussione invece la questione, all'atto pratico, al di fuori di legalismi e interpretazioni e carenze del legislatore (non vi dico una discussione avuta un paio di mesi fa con un dirigente dell'Autorità per l'energia, per il quale il legislatore deve limitarsi al minimo poi problema di tribunali o arbitrati a coprire le 'zone oscure' della normativa...), e anche ammettendo quanto sostenuto da Sembola, se il negoziante C che non vuole riconoscere la garanzia al soggetto B, che ha ricevuto il bene dal primo acquirente A, deve dimostrare che si è avuta un transazione che ha portato al passaggio di proprietà del bene, e non si è trattato di un regalo o di un comodato d'uso gratuito, ecc.
Vero, visto che lo scontrino non è nominale non è in grado di dimostrare che il bene è passato di mano e non è stato invece lui a venderlo al soggetto B. E' proprio per questo che Cannondale o Specialized richiedono la famosa cartolina con le generalità dell'acquirente. Però il negoziante riottoso potrebbe benissimo dimostrare, documenti alla mano, che quello scontrino è stato emesso a fronte di un assegno o peggio ancora di un pagamento POS o su carta di credito riconducibile ad un soggetto diverso da colui che chiede la garanzia. Per le bici non sarebbe difficile.
 

kikhit

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A me risultano 6 mesi... comunque la presenza di questo limite temporale rappresenta di fatto uno scorciamento della garanzia legale. Come si fa a dimostrare che un pezzo si è rotto per un difetto di materiale, se non spendendo molte migliaia di euro in perizie? :nunsacci: E' chiaro che siamo alla mercè delle aziende.



Articolo 132
Termini
1. ​

​

Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di
conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se
non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi
dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il
venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si
manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data,
a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la
natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si
prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del
bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può
tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il
difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e​
prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente


Vero, visto che lo scontrino non è nominale non è in grado di dimostrare che il bene è passato di mano e non è stato invece lui a venderlo al soggetto B. E' proprio per questo che Cannondale o Specialized richiedono la famosa cartolina con le generalità dell'acquirente. Però il negoziante riottoso potrebbe benissimo dimostrare, documenti alla mano, che quello scontrino è stato emesso a fronte di un assegno o peggio ancora di un pagamento POS o su carta di credito riconducibile ad un soggetto diverso da colui che chiede la garanzia. Per le bici non sarebbe difficile.

l'acquirente può non compilare cartolina alcuna, nessun obbligo di legge!
poi ripeto, il fatto che il pagamento sia fatto da un certo soggetto cui si può risalire, non implica che il passaggio di proprietà ad un altro soggetto si dovuto ad una vendita o donazione o comodato.

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kikhit

Biker incredibilis
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si, praticamente per i primi sei mesi non vale il termine di 60gg per denunciare il vizio dal suo insorgere, poi vale il limite temporale dei 60 giorni, che per complicare ancora un po' di più le cose per assurdo estendono la garanzia a 26 mesi...