Garanzia, amica mia... (o no?)

propongo un topic per chiarire eventuali dubbi sul funzionamento della garanzia: nuovo, usato, primo proprietario... riferimenti legislativi per spaventare il venditore nel caso faccia il furbo:arrabbiat:

personalmente mi sono quasi sempre sentito preso in giro: tutto quello che si rompeva o non funzionava a dovere o era scoperto o era imputabile ad un ipotetico utilizzo scorretto...

parto con una domanda: nel caso di acquisto di una bike completa e successivo smontaggio di componenti, questi sono coperti dalla garanzia anche se in uso su un altro mezzo? anche se io li vendessi ad un'altra persona?

grazie petit, Luca 14
 
Nel caso di acquisto di una bike completa e successivo smontaggio di componenti, questi sono coperti dalla garanzia della BIKE originaria di provenienza. Il caso più frequente è quello delle forcelle FOX OEM e dei gruppi....in caso di vendita tra privati non esiste una vera e propria garanzia, vale la formula visto e piaciuto, quindi qualora un tizio vendesse un componente difettoso ad un'altra persona, quest'ultima legalmente avrebbe poche armi per difendersi, dovrebbe infatti dimostrare il dolo da parte del venditore.....e via con azione legale e tempi epici :medita:...
 

lee paolo

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Se uno compra una bike o un telaio usato ancora in garanzia e riceve dal venditore privato la regolare fattura di acquisto, in caso di rottura può andare senza dubbi presso il negozio di origine a reclamare la riparazione?

Nel caso di acquisti lontani dalla zona di residenza (per esempio un valdostano che compra un biga da un siciliano proveniente da negozio siciliano) ci si può riferire al distributore (per esempio DSB se marchio trattato) o il valdostano deve mettere in conto un bel soggiorno in sicilia in caso di necessità di garanzia?
 

sembola

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Grazie Sembola, però, se io compro un usato da un privato, e questo privato mi fornisce la ricevuta di vendita non nominale, intendo che non mostra l'intestazione di nome e cognome del cliente, non è la stessa cosa se poi mi presento io al negozio per ricevere la garanzia?
Ovviamente è così. Ci sono però aziende (Specialized o Cannondale, per dirne due), che ad ogni bici allegano una cartolina su cui il venditore deve apporre le generalità dell'acquirente. Un eventuale secondo proprietario avrebbe difficoltà a farsi riconoscere la garanzia...
 
La legge parla chiaro nel caso di vendita diretta da negozio: ogni prodotto venduto a privato è coperto da una garanzia di 2 anni.
Se invece è fatturato ad impresa o professione (soggetto IVA), la copertura è di un anno.
Siccome fa fede la fattura di acquisto, credo che cartoline e garanzie nominali siano accordi tra privati (la ditta produttrice e l'acquirente), ma che si debbano muovere all'interno delle leggi vigenti, pertanto possono ampliare la garanzia, ma non certo ridurla a meno di quanto previsto dalla legge; pertanto secondo me hanno un valore relativo...sotto i due anni dalla data di acquisto non c'è storia, conta la legge!!!
La legislazione vigente specifica precisamente la durata del contratto di garanzia, non la sua cedibilità a terzi; ritengo pertanto che:
se A acquista un oggetto il 1/1/2008, e questo oggetto prevede la garanzia a vita per il primo proprietario, in caso di passaggio a B entro il 1/1/2010 la garanzia è attiva comunque, al di fuori dei termini di legge (due anni) si passa sotto l'applicazione del contratto tra privati (ditta/acquirente), e quindi per B non sarà possibile pretendere l'attivazione della garanzia.
 

sembola

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La legislazione vigente specifica precisamente la durata del contratto di garanzia, non la sua cedibilità a terzi...

Non concordo, esimio collega! :mrgreen:

La legge parla di venditore e consumatore; qualora il bene venisse venduto tra due privati la situazione cambia decisamente, in quanto oggetto di un contratto giuridico diverso e non previsto espressamente dalla legge.
 
Non concordo, esimio collega! :mrgreen:

La legge parla di venditore e consumatore; qualora il bene venisse venduto tra due privati la situazione cambia decisamente, in quanto oggetto di un contratto giuridico diverso e non previsto espressamente dalla legge.



Esatto Nicola, è esattamente quello che dicevo!!!!!
L'ho espresso nel mio primo intervento "in caso di vendita tra privati non esiste una vera e propria garanzia, vale la formula visto e piaciuto, quindi qualora un tizio vendesse un componente difettoso ad un'altra persona, quest'ultima legalmente avrebbe poche armi per difendersi, dovrebbe infatti dimostrare il dolo da parte del venditore".

Facciamo un esempio pratico che sia chiaro:
io acquisto la tua "recente" 29 pollici: è inapparente perfette condizioni, mi fornisci lo scontrino.
Se mi accorgo dopo 2 mesi che mi hai dato il pacco perchè il telaio è piegato da una caduta io avrò GROSSI problemi a far valere i miei diritti contro di te (apparte che ti brucio la macchina e ti faccio un agguato....)
Se invece dopo i soliti 2 mesi il telaio si cricca per difetto, con lo scontrino potrò far valere la garanzia
 

sembola

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Esatto Nicola, è esattamente quello che dicevo!!!!!
...
Facciamo un esempio pratico che sia chiaro:
io acquisto la tua "recente" 29 pollici: è inapparente perfette condizioni, mi fornisci lo scontrino.
Se mi accorgo dopo 2 mesi che mi hai dato il pacco perchè il telaio è piegato da una caduta io avrò GROSSI problemi a far valere i miei diritti contro di te (apparte che ti brucio la macchina e ti faccio un agguato....)
Se invece dopo i soliti 2 mesi il telaio si cricca per difetto, con lo scontrino potrò far valere la garanzia

E' esattamente questo il punto su cui non concordo.

Il negoziante potrebbe obiettare che, trattandosi di una vendita successiva e quindi di una fattispecie contrattuale non prevista dal Codice del Consumo, non è tenuto a prestare garanzia.

Ho usato il condizionale, visto che uno scontrino non riporta certo il nome del primo acquirente. ;-)
 

kikhit

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E' esattamente questo il punto su cui non concordo.

Il negoziante potrebbe obiettare che, trattandosi di una vendita successiva e quindi di una fattispecie contrattuale non prevista dal Codice del Consumo, non è tenuto a prestare garanzia.

Ho usato il condizionale, visto che uno scontrino non riporta certo il nome del primo acquirente. ;-)


il Codice del consumo sulle garanzie non specifica alcunchè circa il decadimento della garanzia nel caso di vendita tra due privati del bene, in quanto si tratterebbe di una transazione non documentata, quindi il passaggio di proprietà potrebbe essere frutto di un regalo o l'acquisto potrebbe essere stato fatto da una determinata persona su mandato di un'altra.

Le registrazioni del proprietario per la garanzia che richiedono alcune aziende non possono limitare la normativa vigente in Italia, che appunto non fa riferimento alcuno alla decadenza della garanzia in caso di passaggio di proprietà del bene.
 

sembola

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Resto della mia opinione, vale a dire che la vendita del bene usato ad un terzo instaura una diversa situazione giuridica nella quale il venditore non è coinvolto; appunto per questo credo che il fatto che il trasferimento della garanzia non sia esplicitamente escluso non sia decisivo. In ogni caso come spesso in questo ambito è difficile giungere ad una verità incontrovertibile senza dei precedenti, che non risultano almeno fino alla fine di gennaio 2008 ed almeno nella banca dati che ho consultato (De Jure - Giuffrè).
 
mannaggia che confusione!:rosik:

a sentir parlare di leggi mi si rizza sempre il pelo....

in ogni caso ritengo SCONVOLGENTE che una situazione così semplice (più che altro COMUNE) non venga chiarita dall'ordinamento (si dice così?).
di certo non è l'unica, ma questo non ne sminuisce la gravità.

tanto poi chi paga è sempre il cittadino, non di certo il legislatore o l'avvocato...
 

sembola

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a sentir parlare di leggi mi si rizza sempre il pelo....

in ogni caso ritengo SCONVOLGENTE che una situazione così semplice (più che altro COMUNE) non venga chiarita dall'ordinamento (si dice così?).
di certo non è l'unica, ma questo non ne sminuisce la gravità.
E' vero. A parziale discolpa del legislatore (in questo caso europeo) occorre ammettere che non è facile con una legge comprendere tutte le situazioni che si possono verificare nel mondo reale.

tanto poi chi paga è sempre il cittadino, non di certo il legislatore o l'avvocato...
Permettimi una critica. Se la legge non è chiara, perchè i cittadini/consumatori accettano senza fiatare l'interpretazione che ne danno negozi e aziende? Voglio dire, capisco che convenga poco adire le vie legali per poche centinaia di euro, ma se nessuno lo fa è un po' difficile lamentarsi perchè "nessuno fa chiarezza", no?
 
E' vero. A parziale discolpa del legislatore (in questo caso europeo) occorre ammettere che non è facile con una legge comprendere tutte le situazioni che si possono verificare nel mondo reale.
riconosco appieno ciò che fai notare, ma lo stesso mi sembra inconcepibile che il legislatore di turno, al momento di porsi allo studio della materia, non si sia preoccupato di cosa succede alla garanzia quando un bene che ne è soggetto viene venduto o ceduto tra privati. non è una cosa così difficile da immaginare ma piuttosto una lacuna abbastanza grave...
Permettimi una critica. Se la legge non è chiara, perchè i cittadini/consumatori accettano senza fiatare l'interpretazione che ne danno negozi e aziende? Voglio dire, capisco che convenga poco adire le vie legali per poche centinaia di euro, ma se nessuno lo fa è un po' difficile lamentarsi perchè "nessuno fa chiarezza", no?
onestamente non so dirti perchè.
personalmente però so anche che piuttosto che perdere tempo e soldi e salute tra carte e tribunali se posso esco fuori ed inforco la bici:medita:
 

kikhit

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Resto della mia opinione, vale a dire che la vendita del bene usato ad un terzo instaura una diversa situazione giuridica nella quale il venditore non è coinvolto; appunto per questo credo che il fatto che il trasferimento della garanzia non sia esplicitamente escluso non sia decisivo. In ogni caso come spesso in questo ambito è difficile giungere ad una verità incontrovertibile senza dei precedenti, che non risultano almeno fino alla fine di gennaio 2008 ed almeno nella banca dati che ho consultato (De Jure - Giuffrè).

certamente, nella maggior parte di questi casi non si arriva mica in sede giudiziale! la banca dati non include tutta la fase stragiudiziale credo!
e io di casi così ne ho visti e seguiti tanti, e ti assicuro che nella maggior parte (quasi totalità..) dei casi con la presentazione dello scontrino il negoziante ha sempre riconosciuto la validità della garanzia senza bisogno di passi ulteriori.
 

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Della questione si è occupata la rivista Mountain Bike World in edicola questo mese. Due mesi fa aveva pubblicato la lettera di un lettore che si lamentava di alcuni aspetti della politica del manutentore ufficiale di Fox. Un altro lettore ha scritto tra le altre cose "Come possono una bici od un telaio scadere di garanzia se rivenduti? E' legale?"
La risposta delle redazione a tal proposito ribadisce che la responsabilità della garanzia è a carico del venditore anche quando si tratta di beni ceduti tra privati. Chi vende è responsabile dei vizi dell'oggetto: in questo caso, aggiungo io, non si applica il codice del consumo (che regolamenta solo le vendite di venditori professionali a consumatori finali) ma gli articoli del codice civile già in vigore prima della legge europea e non abrogati ma integrati.
 

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La risposta delle redazione a tal proposito ribadisce che la responsabilità della garanzia è a carico del venditore anche quando si tratta di beni ceduti tra privati. Chi vende è responsabile dei vizi dell'oggetto: in questo caso, aggiungo io, non si applica il codice del consumo (che regolamenta solo le vendite di venditori professionali a consumatori finali) ma gli articoli del codice civile già in vigore prima della legge europea e non abrogati ma integrati.


se mtbworld fornisce risposte come testa i prodotti...
comunque tra privati vale il 'visto e piaciuto' e il venditore non è tenuto a fornire garanzie.
tra negozio e consumatore invece per i prodotti nuovi siamo ai soliti 24 mesi (con 60 gg di tempo per denunciare il vizio da quando si evidenzia) per i prodotti nuovi, ed un minimo di 12 mesi per i prodotti usati, ma in quest'ultimo caso deve essere specificato, altrimenti i mesi diventano 24 lo stesso.
un'altra cosa che sopra non è stata detta: per i primi 12 mesi è onere del venditore dimostrare che il vizio non è riparabile in garanzia per errato utilizzo del bene per esempio, mentre in caso di controversia nei 12 mesi successivi è a carico del consumatore.

nel caso oggetto della qui presente discussione invece la questione, all'atto pratico, al di fuori di legalismi e interpretazioni e carenze del legislatore (non vi dico una discussione avuta un paio di mesi fa con un dirigente dell'Autorità per l'energia, per il quale il legislatore deve limitarsi al minimo poi problema di tribunali o arbitrati a coprire le 'zone oscure' della normativa...), e anche ammettendo quanto sostenuto da Sembola, se il negoziante C che non vuole riconoscere la garanzia al soggetto B, che ha ricevuto il bene dal primo acquirente A, deve dimostrare che si è avuta un transazione che ha portato al passaggio di proprietà del bene, e non si è trattato di un regalo o di un comodato d'uso gratuito, ecc.