certo che vivere in Italia è dura

... ecco la definizione di sentiero alpino e le sue conseguenze... e i motivi di "mala"interpretazione:
Art. 111 - Definizione dei sentieri alpini e delle vie ferrate.
1. Sono definiti:
a) sentieri alpini, i percorsi pedonali che consentono un agevole e sicuro movimento di alpinisti e di escursionisti in zone di montagna al di fuori dei centri abitati, per l'accesso a rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi fissi di alta quota o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale;
b) vie ferrate, gli itinerari di interesse escursionistico che si svolgono in zone rocciose o pericolose, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitare la progressione, richiede la installazione di impianti fissi quali corde, scale, pioli e simili.
2. Sono equiparati alle vie ferrate i tratti di sentiero alpino lungo i quali sono installati gli impianti fissi di cui al comma 1, lettera b).
Art. 112 - Funzioni amministrative relative ai sentieri alpini e alle vie ferrate.
1. Il Club alpino italiano provvede, a norma dell'articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 "Riordinamento del Club alpino italiano" e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini.
2. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi miranti a rendere i sentieri alpini più facili e sicuri, spettano ai comuni. Tali funzioni possono essere esercitate dalle comunità montane, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 113 - Progetti relativi a nuovi sentieri alpini e a nuove vie ferrate. Variazioni alla segnaletica.
1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di impianti fissi di sicurezza complementari ai medesimi o di vie ferrate è condizionata all'approvazione dei relativi progetti da parte della commissione regionale di cui all'
articolo 123, che può formulare osservazioni, determinare o suggerire criteri tecnici da seguire per la loro attuazione e gestione, anche con riferimento alle caratteristiche delle attrezzature, degli impianti fissi e dei materiali.
2. É compito della commissione regionale stabilire i criteri da seguire per uniformare la segnaletica dei sentieri alpini e delle vie ferrate su tutto il territorio regionale, d'intesa con i competenti organi del Club alpino italiano.
Art. 114 - Catasto regionale dei sentieri alpini e delle vie ferrate.
1. Il catasto regionale dei sentieri alpini e quello delle vie ferrate, nei quali sono iscritti i sentieri alpini e le vie ferrate che hanno conseguito l'autorizzazione della commissione regionale, già istituito ai sensi dell'articolo 12 della
legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 , è tenuto presso la struttura regionale competente in materia di turismo.
2. Per ogni sentiero alpino e via ferrata sono riportati in apposita scheda il comune o i comuni nel cui territorio il percorso si svolge, le caratteristiche, le difficoltà, il tracciato e gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti lungo il percorso stesso, nonché il numero distintivo a esso attribuito.
Art. 115 - Gestione e manutenzione dei sentieri alpini e delle vie ferrate
1. Le comunità montane, di concerto con il Club alpino italiano e le sue sezioni per i sentieri alpini, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, i comuni e le comunità montane per le vie ferrate, sono tenuti, nell'esercizio delle rispettive competenze, ad assicurare la manutenzione di detti percorsi, ad attuarne o ripristinarne la segnaletica e a curare che siano rispettate le condizioni di sicurezza corrispondenti al livello di difficoltà dei medesimi. Tali compiti sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del Club alpino italiano e, per le vie ferrate e in genere per gli impianti fissi complementari, le
guide alpine e aspiranti guida alpina iscritti nell'apposito elenco regionale.
Per chi se la vuole vedere tutta:
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0033.html
certo che è duro venirne fuori per un comune mortale poco avvezzo alle leggi

...
Ciao