mi sembra plausibile come spiegazioneMagari questa nuova postilla l'hanno introdotta proprio per non permettere gli spostamenti IN AUTO verso altri comuni.

mi sembra plausibile come spiegazioneMagari questa nuova postilla l'hanno introdotta proprio per non permettere gli spostamenti IN AUTO verso altri comuni.
Questa che segue è una mail di risposta del ministero a una precisa domanda.
Eccola:
Gentilissimi,
le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri e ricordando che in ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle zone rosse ed arancioni (in questo caso solo per gli spostamenti al di fuori del proprio Comune) è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.
In via generale, per quanto di competenza, si specifica che:
- Nella “Zona Rossa” è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva esclusivamente nel proprio Comune, in un’area idonea quanto più prossima alla propria abitazione, in forma individuale e all'aperto;
- Diversamente, nella “Zona Arancione”, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 del DPCM del 14 gennaio 2021; pertanto, dalle 5 alle 22, è possibile recarsi in un Comune limitrofo della medesima regione per fare attività sportive o motorie non disponibili nel proprio comune e comunque consentite dalla norma, e comunque da svolgere in forma individuale, nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento.
E’ sempre possibile invece, nello svolgimento di una attività sportiva che comporti uno spostamento (come ad esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. È sempre necessario il rispetto della distanza di sicurezza di almeno due metri dalle altre persone e del divieto di assembramento.
Si rappresenta tuttavia che la valutazione finale circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta comunque rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei DPCM, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per ogni altra ulteriore informazione si rimanda alla pagina di FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per lo sport.
Cordiali saluti
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport
Via della Ferratella in Laterano 51
00184 ROMA
Tel + 39 06 67792595
www.sport.governo.it
di là uguale....E' quella che ho riportato io.
E' firmata "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI".
Non capisco come sia possibile continuare a discutere su una cosa che più chiara non si può.
Da stamani alle 9.00 quando l'ho postata sono state scritte altre 3 pagine di post (inutili aggiungo io).
Ora, se lo si fa tanto per parlare, perchè di sti tempi tanti altri argomenti non ci sono, ok. Altrimenti non ha alcun senso.
Perchè purtroppo quell'ente lì NON emetterà un verdetto o meno.E' firmata "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI".
Ma infatti ho dato il mio contributo e la chiudo qui.di là uguale....
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Oggi sono annoiato, non ho voglia di fare una mazza, sono stufo di cercare info su ruote per la gravel che tanto ormai ho deciso per le DT Swiss CR1600 e/o 1400 (le 1600 con mozzi 350 e ratchet a 36 denti a parte si avvicinano come prezzo alle CR 1400 Dicut con mozzi 240), per cui perchè non occupare il tempo (che dovrei passare lavorando, ma zero voglia) a discutere del sesso degli angeli qui al bar?Da stamani alle 9.00 quando l'ho postata sono state scritte altre 3 pagine di post (inutili aggiungo io).
Cmq io uscirò e poi vedrò chi trovo e se lo trovo.
E' più che altro l'infangata alla fedina penale... (e poi mi compro un altra coppia di CR1600 o quasi!)e al di là di tutto "400€ sono piccolo prezzo per la libertà"
Cmq se leggi bene dopo la parte in rosso è riportato cmq che ci si può spostare per l'attività sportiva:Non ci si può credere !!!
Stanotte sulle FAQ era scritto che si può valicare il confine del Comune in tutte le zone per attività sportiva.
Ora sono già cambiate ed è scritto che si può solo nelle zone gialle !!! Nelle zone rosse/arancione è sparita la domanda/risposta ed è rimasta con indicazione "purchè si trovi comunque in zona gialla". Pazzesco.
È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?È possibile recarsi in un altro Comune per fare attività motoria o sportiva in quella località, purché si trovi comunque in area gialla. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un Comune di un'altra area, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Fino al 15 gennaio 2021, il Comune di destinazione dovrà comunque trovarsi nella stessa Regione di quello di partenza. Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.
Ma possiamo vivere in questo modo? Pensano davvero di poter informare la popolazione con queste modalità? Sono incredulo.![]()
Vorrei far notare che questa comunicazione è aggiornata a ieri, stessa data riportata sul sito delle FAQ del governo. Io uscirei dal comune portando dietro una copia della lettera pubblicata su cyclinside. E' una comunicazione istituzionale che ha un peso ben diverso rispetto alle FAQ di internet dove non c'è nessuna firma di un pubblico ufficiale come il Dipartimento per lo sport.A me pare scritto molto chiaramente.
Vedi l'allegato 422742
ed infatti quei 2 mesi che lo abbia fatto era quasi sparito... quindi sarebbe bastato portar pazienza ancora un po'... allora, e rimaner fermi ancora un po' e quel coso sarebbe sparito x sempre . e invece no tutto come se non fosse successo nulla...e manco un mese dopo tutto da capo con gli interessi.
mi sa che ti stavano leggendo...Detto ... fatto. Hanno cambiato anche quella della zona gialla.
E' più che altro l'infangata alla fedina penale... (e poi mi compro un altra coppia di CR1600 o quasi!)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle
misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e
applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e
non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo
650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge
attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3,
comma 3.
Alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dall'ultimo dpcm dello scorso 3 dicembre si applicano le sanzioni previste dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020.
Lo precisa la circolare inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del ministero dell'Interno Bruno Frattasi con riferimento a tutti i divieti di spostamento introdotti relativamente sia al periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021.
L'intero quadro sanzionatorio previsto dall'articolo 4 interessa, infatti, tutte le norme di contenimento del contagio, spiega la circolare, e tra queste deve essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio.
La sanzione amministrativa va da 400 a 1000 euro con una riduzione del 30% se si provvede al pagamento entro 5 giorni (280 euro).
Scatta il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall'articolo 495 del codice penale e punito con la reclusione da 1 a 6 anni, nel caso in cui, nelle ipotesi in cui debba essere presentata, l'autocertificazione sugli spostamenti non sia veritiera.