E poi ci si chiede perchè si è contro la caccia!
E chi va a piedi a fare escursioni?
Anche loro sono colpiti, chi vuole leggere qui vi pubblico un estratto
se qualcuno vuole l'integrale mi scriva la sua mail
vorrei sapere se cai e fie si muovono o cosa... (parlo da presidente di sezione...)
1. La circolazione da parte di cicloturisti, escursionisti e turisti equestri su strade comunali, vicinali, sentieri o altre strade ad uso pubblico altrimenti denominate, con fondo naturale o comunque ubicate in aree rurali fuori dai centri abitati, è regolata, oltre che dalle norme del Codice della Strada, dalla presente Ordinanza.
2. Limpiego delle Mountain Bike o comunque dei cicli rientranti nella nozione di cui allart. 50 del Cd.S. è consentito su tutte le strade pubbliche e ad uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada e segnatamente degli artt. 9, 68, 145 e 182 , nonché dellart. 377 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
3. Il Mercoledì e la Domenica dal 1 ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, o comunque durante il periodo di caccia al cinghiale previsto dal Calendario Venatorio Provinciale, la conduzione di animali da sella e la circolazione dei veicoli di cui allart. 2 è vietata sui sentieri o comunque sulle strade non carrabili, che rientrino nelle aree interessate dallesercizio della caccia al cinghiale. NellAllegato 1, su Carta Tecnica Regionale in scala 1:25.000, è possibile rinvenire le zone OASI nelle quali non operano le limitazioni previste dal presente articolo.
4. Nellipotesi prevista allarticolo precedente, qualora intervengano specifici accordi tra le locali Associazioni Sportive e Venatorie che prevedano condizioni tali da escludere, in determinate aree del territorio, il contemporaneo svolgimento di battute di caccia e la presenza dei veicoli sopra indicati, il divieto di circolazione di cui allart.3 non opera su dette aree.
5. Gli Accordi di cui allArt.4 e le relative condizioni contenute, dovranno in ogni caso essere adeguatamente pubblicate, con affissione allAlbo Pretorio on line, sullhome page del sito
www.comunefinaleligure.it e lungo le principali vie di comunicazione con lentroterra.
6. Le discipline ciclistiche Gravity, comunque denominate (Downhill, Free Ride, etc.), caratterizzate dallutilizzo prevalente di percorsi in discesa con significative pendenze, possono essere esercitate esclusivamente lungo i percorsi di cui allAllegato 2, i cui principali accessi dovranno essere adeguatamente segnalati. In tali percorsi i ciclisti dovranno comunque osservare idonee misure di prudenza ed in ogni caso adottare tutte le cautele necessarie e possibili ad evitare danni a persone, cose o animali.
7. Sui percorsi di cui allart. 4, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, è vietata la circolazione a pedoni, animali e a veicoli diversi da quelli previsti dallart. 2. La circolazione dei veicoli di cui allart.2, sugli stessi percorsi, è consentita esclusivamente allinterno del tracciato esistente e nella sola direzione discendente.
8. Nelle immediate vicinanze dei tracciati destinati alle discipline Gravity dovranno comunque essere disponibili percorsi alternativi per il traffico pedonale e laccesso ai fondi finitimi.
9. Tra i percorsi riservati di cui allart. 4 non è ammessa linclusione di tratti stradali destinati alla circolazione veicolare.
10. In tutte le altre strade pubbliche di cui allart. 1 è vietato lesercizio delle discipline ciclistiche di tipo Gravity.
11. Sulle strade pubbliche di cui allart. 1 i ciclisti, oltre al rispetto di quanto previsto dalle norme del Codice della Strada, hanno lobbligo di: a) procedere a passo duomo in corrispondenza di intersezioni stradali, abitazioni e fabbricati in genere; b) dare la precedenza a pedoni, animali e macchine agricole; c) rallentare ed usare cautela nellavvicinare e superare altri utenti della strada già presenti lungo il percorso; d) moderare la velocità ed affrontare curve, o comunque tratti con scarsa visibilità, prevedendo lincontro con altri utenti della strada; e) percorrere levidente tracciato della strada, senza incursioni sui fondi adiacenti; f) preservare la vegetazione circostante evitandone ogni calpestio; g) evitare il transito ove le condizioni del suolo possano determinare fenomeni erosivi; h) evitare comunque ogni comportamento che possa determinare danni alla strada, ai fondi e alla vegetazione circostante i) non abbandonare alcun genere di rifiuto; l) rispettare le proprietà pubbliche e private poste lungo il percorso; m) adottare comunque ogni comportamento utile ad evitare danni a persone, cose ed animali.