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L'art.52 del codice penale, nel testo attualmente vigente, stabilisce che non
è punibile chi commette un qualsiasi fatto costituente reato quando vi è
"costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal
pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata
all'offesa".
Il Senato ha approvato l'inserimento nell'art. 52 del codice penale dei
seguenti commi aggiuntivi:
"Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma (violazione di
domicilio, n.d.r.), sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma
del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi
indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando
non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al
secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale,
professionale o imprenditoriale.".
Appare subito evidente che l'innovazione proposta non ha in nessun modo
l'effetto di "ampliare" i limiti di principio della legittima difesa. E'
infatti assolutamente pacifico che l'attuale normativa consenta la difesa, non
solo dell'incolumità personale, ma anche dei beni patrimoniali, propri o altrui
e, altrettanto sicuramente, del diritto all'inviolabilità del domicilio. Si
aggiunga che l'art. 59 del vigente codice penale estende la non punibilità
anche ai casi in cui chi agisce per difendersi creda solo per errore di essere
aggredito nella persona o nei beni, e che l'art.55 dello stesso codice prevede
una marcata attenuazione della responsabilità per chi ecceda colposamente nella
legittima difesa da un'aggressione, reale o supposta, cagionando, senza averne
l'intenzione, un danno maggiore del necessario.
La norma approvata dal Senato introduce però la presunzione che la reazione
dell'aggredito sia sempre e comunque proporzionata all'offesa minacciata,
quando il fatto avvenga nel domicilio dell'aggredito o nel suo luogo di lavoro.
Ciò nell' intento di sottrarre al giudice, limitatamente a questi casi, la
valutazione della proporzione tra offesa e difesa e di ridurre,
conseguentemente, tempi e modalità di accertamento dei fatti.
E' però del tutto irragionevole equiparare comportamenti assai diversi fra
loro, solo perché avvenuti in un determinato luogo. Anche a casa propria, si
può reagire a un'interferenza in modo appropriato, oppure in modo
manifestamente eccessivo. Non si può trattare allo stesso modo chi neutralizza
un rapinatore armato, chi spara freddamente a un ladruncolo sorpreso a rubare
nell'orto e chi coglie una buona occasione per sbarazzarsi dell'ex moglie
infuriata, che si è introdotta in casa e gli sta sfasciando i mobili!
Costituisce, d'altra parte, una pura illusione - per non dire una
mistificazione - l'idea che all'innovazione legislativa proposta possa
conseguire l'eliminazione, o la significativa riduzione, delle sofferenze che
causa all'aggredito il "normale" iter processuale che consegue all'emergere di
una caso di possibile difesa legittima. E', infatti, evidente che in nessun
caso si potrà prescindere dall'accertamento delle concrete circostanze in cui
si è svolto il fatto (su cui, fra l'altro, potranno esserci versioni
differenti da parte dei protagonisti e degli eventuali spettatori). Se qualcuno
è stato ucciso o ferito, bisognerà sempre accertare le cause della morte o
delle lesioni e il movente dell'azione, stabilire dove esattamente il fatto è
avvenuto, e con quali modalità; se (come prevede la stessa norma approvata dal
Senato) la persona che ha commesso il fatto era legittimamente presente sul
posto, se deteneva legittimamente l'arma, se non vi fosse stata desistenza, se
vi era stato pericolo di aggressione. Ma anche, aggiungiamo noi, se il corpo
dell' eventuale vittima sia stato spostato, se l'aggressore non sia stato
attirato di proposito sul luogo del fatto, ecc. Tutti accertamenti, questi, che
richiedono esami testimoniali, perizie, consulenze, ispezioni del luoghi, e
così via, con l'inevitabile corredo di informazioni di garanzia, nomina di
difensori, ecc: atti, cioè, di carattere e di competenza prettamente
giurisdizionale, almeno in uno Stato di diritto.